Pubblicato il 7 Ottobre 2026

Il 9 dicembre 2026 rappresenta una data importante per la responsabilità da prodotto in Europa. Da quel momento troverà applicazione la nuova disciplina prevista dalla Direttiva (UE) 2024/2853 ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio da tale data, introducendo un quadro aggiornato che tiene conto anche di software, sistemi digitali e intelligenza artificiale. Un cambiamento che interessa direttamente produttori, sviluppatori, importatori e operatori della filiera, ma che impone una riflessione anche al mercato assicurativo.

L’intelligenza artificiale è ormai entrata nei processi produttivi, nei software aziendali, nei dispositivi medici, nei macchinari, nei sistemi di controllo e in moltissimi prodotti utilizzati quotidianamente da imprese e consumatori. Ma cosa succede se un sistema di intelligenza artificiale commette un errore e provoca un danno? Chi ne risponde? Lo sviluppatore del software, il produttore del dispositivo che lo incorpora, l’azienda che lo utilizza o chi ha preso una decisione affidandosi all’AI? La risposta non è sempre la stessa.

Ed è proprio questo uno dei temi destinati a modificare profondamente la gestione della responsabilità civile e delle relative coperture assicurative.

Non esiste una responsabilità civile unica dell’Intelligenza Artificiale

Non esiste oggi una regola generale secondo cui, se un sistema di intelligenza artificiale provoca un danno, la responsabilità ricade automaticamente sul soggetto che lo ha sviluppato. La proposta europea di una specifica direttiva sulla responsabilità civile dell’AI è stata ritirata.

La responsabilità deve quindi essere ricostruita utilizzando diversi regimi già esistenti, che possono riguardare, a seconda delle circostanze:

  • responsabilità da prodotto;
  • responsabilità professionale;
  • responsabilità contrattuale;
  • responsabilità dell’utilizzatore.

La vera domanda diventa quindi non soltanto “l’AI ha sbagliato?”, ma soprattutto: chi aveva il controllo del rischio che ha prodotto il danno?

E l’AI Act?

L’AI Act europeo, il Regolamento (UE) 2024/1689, disciplina la classificazione, lo sviluppo, la documentazione, l’utilizzo e la sorveglianza dei sistemi di intelligenza artificiale. Non stabilisce però, in termini generali, chi debba risarcire un danno provocato dall’AI.

I due aspetti sono comunque strettamente collegati. Le regole relative a progettazione, documentazione, controllo e sorveglianza di un sistema possono infatti assumere rilievo quando occorre ricostruire le responsabilità dopo un evento dannoso.

Per imprese e assicuratori, quindi, compliance normativa e responsabilità civile stanno diventando due facce dello stesso rischio.

Dal 9 dicembre 2026: il software entra nella nuova disciplina della responsabilità da prodotto

Il cambiamento particolarmente rilevante arriva dalla Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

La nuova disciplina si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026 e introduce espressamente il software nella definizione di prodotto. Non importa necessariamente che il software sia incorporato fisicamente in un dispositivo. Può essere fornito separatamente, integrato in un prodotto oppure reso disponibile attraverso le modalità contemplate dalla nuova disciplina.

Questo significa che anche chi sviluppa software, compresi determinati fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, può rientrare nella disciplina della responsabilità del fabbricante.

È un cambiamento importante. Per molti anni, parlando di RC Prodotti, si è pensato soprattutto a un componente meccanico difettoso, a un’automobile, a un macchinario, a un elettrodomestico o a un dispositivo medico. Dal 9 dicembre 2026 questo modo di guardare al rischio prodotto deve definitivamente cambiare: anche il software rientra espressamente nel nuovo perimetro normativo europeo.

Quando il prodotto continua a cambiare dopo la vendita

L’intelligenza artificiale introduce inoltre una caratteristica che rende il rischio ancora più complesso: un prodotto tradizionale, una volta immesso sul mercato, tende a mantenere sostanzialmente le caratteristiche con cui è stato venduto; un software, invece, può cambiare, riceve aggiornamenti, modifiche, nuove funzionalità e, nel caso di determinati sistemi di machine learning, può evolvere attraverso i dati e il processo di apprendimento.

La nuova disciplina europea tiene conto anche di questa caratteristica: nella valutazione della difettosità possono assumere rilevanza anche gli effetti della capacità del sistema di continuare ad apprendere o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato.

Si apre così una questione particolarmente importante dal punto di vista assicurativo: quando termina realmente il rischio del produttore?

Il controllo sugli aggiornamenti può prolungare l’esposizione

La questione diventa ancora più significativa quando il produttore continua a mantenere il controllo sul software dopo la commercializzazione.

Pensiamo a un macchinario industriale connesso che riceve periodicamente aggiornamenti. Oppure a un dispositivo medico il cui software viene modificato a distanza. O ancora a un sistema AI integrato in un prodotto che continua a ricevere aggiornamenti dal produttore.

Il rischio non può più essere analizzato esclusivamente fotografando le caratteristiche del prodotto nel giorno in cui viene venduto. Se il produttore mantiene il controllo sul software e sui suoi aggiornamenti, anche ciò che accade successivamente all’immissione sul mercato può diventare rilevante nella valutazione della responsabilità.

Per le imprese questo significa ripensare il concetto stesso di ciclo di vita del prodotto.

Un esempio: quando l’AI controlla un macchinario

Immaginiamo un’impresa che produce un macchinario industriale dotato di un sistema AI capace di regolarne automaticamente alcuni parametri. Il macchinario viene venduto e installato presso il cliente. Dopo alcuni aggiornamenti software, il sistema interpreta erroneamente alcuni dati e provoca un malfunzionamento che danneggia altri macchinari presenti nello stabilimento.

Chi risponde? Il produttore del macchinario? Lo sviluppatore dell’algoritmo? Il fornitore del software? L’impresa che ha installato l’aggiornamento? L’utilizzatore che avrebbe dovuto supervisionare il sistema?

È proprio questa complessità a mostrare perché le tradizionali categorie assicurative debbano oggi essere analizzate con maggiore attenzione.

RC Prodotti, RC Professionale e Cyber: dove finisce una copertura e inizia l’altra?

Per il mercato assicurativo uno dei problemi principali sarà individuare correttamente in quale polizza ricade il rischio.

Un danno generato da un sistema AI può infatti collocarsi al confine tra diverse coperture:

  • RC Prodotti: può assumere rilievo quando il software o il sistema AI viene considerato parte del prodotto e un suo difetto provoca un danno coperto dalla relativa disciplina.
  • RC Professionale: può entrare in gioco quando il danno deriva dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito di una prestazione professionale. Pensiamo, ad esempio, a sistemi utilizzati per supportare analisi, progettazione, consulenza o altre attività professionali.
  • Cyber Insurance: può essere interessata quando l’evento è collegato a un incidente informatico, a una compromissione dei sistemi o ad altri rischi cyber previsti dal contratto.

Il problema è che queste aree non coincidono necessariamente. E soprattutto non è possibile presumere che una polizza RC Prodotti tradizionale copra automaticamente qualsiasi danno riconducibile a software o intelligenza artificiale.

La domanda assicurativa cambia: l’impresa utilizza AI nei propri prodotti?

Nella nostra precedente analisi sulla RC Prodotti avevamo sottolineato quanto fosse importante, per il consulente assicurativo, conoscere la filiera del cliente.

Domande come: “Dove finiscono i vostri componenti?”, “Chi sono i vostri clienti?”, “In quali Paesi vengono utilizzati i vostri prodotti?”, restano fondamentali.

Ma oggi bisogna aggiungerne altre: “Il prodotto contiene software?”, “Utilizza algoritmi o sistemi di intelligenza artificiale?”, “Chi ha sviluppato quel software?”, “Il produttore continua a controllarlo dopo la vendita?”, “Chi rilascia gli aggiornamenti?”, “Il sistema può modificare il proprio comportamento nel tempo?”, “Esistono fornitori tecnologici esterni?”, “Cosa prevedono i contratti in caso di errore del software?”.

Sono informazioni che possono modificare profondamente la valutazione assicurativa del rischio.

Attenzione alla filiera: l’AI può essere sviluppata da un soggetto diverso dal produttore

Molte imprese non sviluppano internamente i sistemi digitali che inseriscono nei propri prodotti. Un produttore può acquistare un software da un fornitore esterno, integrare una tecnologia sviluppata da una software house oppure utilizzare componenti digitali provenienti da diversi soggetti. Si crea così una filiera tecnologica che si sovrappone a quella produttiva tradizionale.

Di conseguenza, l’analisi del rischio dovrebbe comprendere anche i rapporti contrattuali tra produttore, sviluppatore, integratore e fornitori tecnologici. Clausole di manleva, limitazioni di responsabilità e obblighi assicurativi assumono un’importanza ancora maggiore.

Il rischio, altrimenti, è che l’impresa assuma contrattualmente responsabilità più ampie di quelle effettivamente trasferite alla propria compagnia assicurativa.

Il tema dei danni patrimoniali diventa ancora più importante

L’intelligenza artificiale può provocare danni che non assumono necessariamente la forma tradizionale del danno fisico a una persona o della distruzione materiale di un bene. Un errore algoritmico potrebbe, ad esempio, generare una decisione errata, bloccare un processo produttivo o determinare altre conseguenze economiche.

Diventa quindi particolarmente importante verificare il trattamento assicurativo dei danni patrimoniali puri e dei danni indiretti.

Come avevamo già evidenziato parlando di RC Prodotti, queste garanzie non devono essere date per scontate: possono richiedere specifiche estensioni e prevedere sottolimiti, franchigie o esclusioni. Con l’ingresso del software nella disciplina del prodotto, questa verifica diventa ancora più importante.

Non basta aggiungere la parola “AI” alla polizza

La nuova responsabilità legata all’intelligenza artificiale non può essere affrontata semplicemente aggiungendo una garanzia generica. Serve innanzitutto comprendere come l’azienda utilizza la tecnologia.

Un’impresa che utilizza un chatbot interno presenta un rischio molto diverso da un produttore che incorpora un algoritmo di controllo in un macchinario industriale. E quest’ultimo presenta un rischio ancora diverso da una software house che sviluppa direttamente sistemi AI per clienti terzi.

Per questo la valutazione assicurativa dovrebbe partire dal processo produttivo e tecnologico dell’impresa, per poi verificare se le polizze esistenti siano realmente coerenti con l’esposizione.

Il 9 dicembre 2026 è uno spartiacque anche per il mercato assicurativo

La Direttiva europea 2024/2853 segna un passaggio importante. Il confine tra prodotto fisico e tecnologia digitale sta progressivamente scomparendo.

Un componente può essere meccanico, elettronico e software allo stesso tempo. Un prodotto può continuare a cambiare dopo essere stato venduto. Un aggiornamento può modificare il rischio. Un algoritmo può contribuire direttamente al verificarsi di un danno.

Dal 9 dicembre 2026 questa evoluzione entra concretamente nel nuovo quadro europeo della responsabilità da prodotto. Per questo la RC Prodotti del futuro sarà sempre meno separabile dalla gestione dei rischi tecnologici.

Fonte: ASSINEWS

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