Pubblicato il 4 Settembre 2026

I carrelli elevatori sono strumenti indispensabili in moltissime attività produttive e logistiche. Vengono utilizzati quotidianamente all’interno di stabilimenti, magazzini e depositi per movimentare merci e materiali e, proprio per la loro diffusione, il tema della loro copertura assicurativa interessa un numero elevatissimo di imprese.

Negli ultimi anni il quadro normativo è cambiato più volte, modificando anche gli obblighi relativi ai muletti utilizzati esclusivamente all’interno di aree aziendali. Oggi la distinzione tra carrelli immatricolati e non immatricolati assume particolare importanza. Ma stabilire quale assicurazione sia necessaria non esaurisce il problema: per un’impresa è altrettanto importante verificare che la copertura scelta sia realmente adeguata ai rischi connessi all’utilizzo del mezzo.

Dalla circolazione all’utilizzo del veicolo: cosa è cambiato

In passato il criterio determinante per l’obbligo assicurativo era essenzialmente legato alla possibilità del mezzo di circolare su aree pubbliche o equiparate. I muletti immatricolati e targati, potendo circolare anche su strada, erano soggetti all’obbligo di assicurazione RCA. Per i carrelli non immatricolati, normalmente destinati all’impiego all’interno dell’azienda, il quadro era differente. La situazione è cambiata con il recepimento della Direttiva UE 2021/2118, avvenuto in Italia attraverso il D.lgs. 184/2023.

Dal 28 dicembre 2023 la disciplina ha introdotto un principio differente: l’obbligo assicurativo non è più collegato esclusivamente alla circolazione del veicolo su una determinata tipologia di area, ma al suo utilizzo come mezzo di trasporto, indipendentemente dal fatto che venga impiegato su un terreno pubblico o privato e che, nel momento considerato, sia fermo oppure in movimento. L’ampliamento della disciplina ha inevitabilmente interessato anche numerosi carrelli elevatori.

Quali caratteristiche tecniche contano

La normativa individua specifici parametri per stabilire quali mezzi rientrino nel proprio campo di applicazione. Sono interessati i veicoli a motore azionati esclusivamente da una forza meccanica che circolano sul suolo e che presentano:

  • una velocità massima di costruzione superiore a 25 km/h; oppure
  • un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità massima di costruzione superiore a 14 km/h.

Nel caso dei muletti il peso supera normalmente la soglia prevista. Di conseguenza, uno degli elementi tecnici da verificare è la velocità massima di progetto del singolo mezzo.

Non è quindi corretto stabilire l’esistenza dell’obbligo assicurativo basandosi semplicemente sulla definizione generica di “muletto” o “carrello elevatore”: occorre esaminare le caratteristiche del veicolo.

Una normativa che negli ultimi anni è cambiata più volte

L’entrata in vigore del D.lgs. 184/2023 ha inizialmente esteso il perimetro dell’obbligo assicurativo anche a carrelli elevatori non immatricolati utilizzati esclusivamente all’interno di magazzini e aree aziendali, purché rientranti nei parametri previsti dalla normativa.

Il mercato assicurativo si è però trovato di fronte alla necessità di gestire rapidamente una categoria di mezzi per la quale non erano ancora diffuse soluzioni RCA specifiche, soprattutto nel caso dei muletti privi di targa. È quindi seguito un periodo caratterizzato da interventi normativi successivi.

La sospensione del 2024

Con il cosiddetto Decreto Milleproroghe è stata introdotta una sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2024, dell’obbligo assicurativo per i veicoli utilizzati esclusivamente all’interno di aree chiuse e private non aperte al pubblico.

Terminata la sospensione e in assenza di un diverso intervento legislativo, dal 30 giugno 2024 è tornata a trovare piena applicazione la disciplina introdotta dal D.lgs. 184/2023.

Per quasi due anni l’approccio prudenziale adottato dagli operatori è stato quindi quello di considerare soggetti all’obbligo anche i muletti non immatricolati utilizzati nelle aree private, quando rientranti nei requisiti tecnici previsti.

La novità del 2026 per i muletti non immatricolati

Un nuovo e importante cambiamento è arrivato nel 2026. Con l’articolo 9 della Legge 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026, è stata prevista una specifica esenzione dall’obbligo RCA per determinate categorie di veicoli. Tra queste rientrano i muletti non immatricolati utilizzati all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi.

L’esenzione dalla RCA, tuttavia, non significa che questi mezzi possano essere utilizzati senza una tutela assicurativa. La norma subordina infatti l’esenzione alla presenza di una copertura di responsabilità civile verso terzi diversa dalla RCA obbligatoria. Ed è proprio questo passaggio a rendere particolarmente importante, per le aziende, un’attenta verifica delle proprie polizze.

Muletti immatricolati: resta l’obbligo RCA

Per i carrelli elevatori immatricolati continua a trovare applicazione l’assicurazione obbligatoria RCA. La copertura riguarda la responsabilità per i danni provocati a terzi nell’utilizzo del veicolo, sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.

Esiste però un aspetto che merita particolare attenzione: le operazioni compiute dal carrello quando il mezzo è fermo. Il muletto, infatti, non viene utilizzato soltanto per spostarsi. Una parte rilevante del rischio deriva dalle attività di sollevamento, movimentazione e posizionamento dei carichi. È quindi opportuno verificare che il contratto assicurativo contempli adeguatamente anche i danni eventualmente provocati durante le fasi di lavoro stazionario, ad esempio durante il sollevamento di una merce con il mezzo fermo.

Muletti non immatricolati: attenzione alla RC aziendale

Per i muletti non immatricolati che beneficiano dell’esenzione dalla RCA la questione si sposta sulla responsabilità civile verso terzi. La copertura deve essere stipulata dal soggetto che utilizza il mezzo, sia esso proprietario oppure utilizzatore in virtù, ad esempio, di un contratto di locazione o leasing.

Una polizza RC aziendale può quindi assumere un ruolo fondamentale, ma la semplice esistenza di una copertura di responsabilità civile non dovrebbe essere considerata sufficiente senza un esame delle condizioni contrattuali. Occorre verificare, in particolare, che il carrello elevatore sia effettivamente compreso nel perimetro assicurato e che la garanzia operi sia durante gli spostamenti interni sia nelle attività svolte a mezzo fermo.

RCA e RC aziendale non offrono necessariamente le stesse tutele

L’esenzione dalla RCA prevista per determinati muletti non immatricolati non trasforma automaticamente una normale polizza di responsabilità civile aziendale in una copertura equivalente alla RCA. Esistono differenze che meritano di essere valutate.

Nell’ambito della copertura RC alternativa, infatti, non è previsto dalla disciplina uno specifico massimale minimo analogo a quello stabilito per l’RCA obbligatoria. La scelta di un massimale non adeguato all’esposizione dell’impresa potrebbe quindi tradursi in una protezione insufficiente in presenza di un sinistro grave. Non trovano inoltre automaticamente applicazione le procedure risarcitorie previste dalla normativa RCA a tutela dei danneggiati.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento: quando opera l’esenzione e il sinistro non risulta coperto dalla polizza RC prevista in alternativa, non interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Cosa succede se il muletto è in leasing?

In questi casi il soggetto che utilizza materialmente il bene può essere chiamato a stipulare la copertura di responsabilità civile prevista per beneficiare dell’esenzione dalla RCA, mentre la proprietà del mezzo rimane alla società di leasing fino all’eventuale riscatto. Diventa quindi particolarmente importante verificare con attenzione esistenza, validità, massimali ed effettiva estensione della polizza.

La questione assume rilievo anche considerando i profili di responsabilità che possono coinvolgere il proprietario del mezzo per i danni provocati a terzi.

Cosa dovrebbe verificare oggi un’impresa

Alla luce dell’attuale disciplina, per le aziende che possiedono o utilizzano carrelli elevatori può essere utile effettuare una ricognizione completa del proprio parco mezzi. La verifica dovrebbe prendere in considerazione almeno:

  • presenza o meno dell’immatricolazione;
  • caratteristiche tecniche e velocità massima di progetto del mezzo;
  • luogo e modalità effettive di utilizzo;
  • proprietà, noleggio o leasing del carrello;
  • tipologia di copertura assicurativa esistente;
  • inclusione esplicita dei muletti nella polizza RC aziendale;
  • operatività della garanzia durante le attività a mezzo fermo;
  • massimali disponibili e loro adeguatezza rispetto ai possibili danni;
  • eventuali esclusioni, franchigie e scoperti previsti dal contratto.

L’obiettivo non dovrebbe essere soltanto quello di verificare formalmente il rispetto dell’obbligo previsto dalla legge, ma soprattutto quello di capire quale sarebbe concretamente la risposta della polizza in caso di incidente.

Oggi, in termini generali, il quadro distingue tra mezzi immatricolati, per i quali permane l’obbligo RCA, e determinati mezzi non immatricolati utilizzati nelle aree aziendali, per i quali è prevista l’esenzione dalla RCA a condizione che esista una diversa copertura di responsabilità civile verso terzi.

Per un’impresa, tuttavia, rispettare la norma rappresenta soltanto il primo livello di analisi.

Un carrello elevatore può provocare danni di notevole entità alle persone, alle merci, agli impianti e ad altri beni. Diventa quindi essenziale valutare se massimali, condizioni, estensioni ed esclusioni della copertura siano realmente coerenti con l’attività svolta e con l’esposizione al rischio dell’azienda.

È proprio in questa fase che un’analisi assicurativa professionale può fare la differenza: non soltanto individuare la polizza necessaria, ma costruire una protezione adeguata alle caratteristiche concrete dell’impresa e dei mezzi che utilizza.

Fonte: ASSINEWS

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