Pubblicato il 20 Novembre 2025
Responsabilità, rischi latenti e limiti assicurativi delle figure ex D.Lgs 81/2008: un caso che impone una revisione tecnica e contrattuale
Il caso concreto
In un’azienda metalmeccanica si verifica un grave infortunio durante l’uso della punzonatrice. L’RSPP, formalmente incaricato, aveva predisposto il DVR ma non aveva aggiornato la valutazione dei rischi dopo l’introduzione di una nuova procedura operativa.
Le conseguenze
Il datore di lavoro chiama in causa l’RSPP per omessa segnalazione del rischio residuo. La polizza professionale del tecnico, però, nega la copertura, qualificando la condotta come colpa grave e ritenendo l’attività non compresa tra quelle dichiarate in polizza.
Risultato: l’RSPP si ritrova esposto sia a un procedimento penale sia a una richiesta risarcitoria, senza alcuna tutela assicurativa.
Un episodio che mette in luce la centralità di tre elementi: aggiornamento tecnico costante, tracciabilità delle comunicazioni e chiarezza contrattuale.
Le figure della sicurezza e i relativi obblighi
Il D.Lgs 81/2008 attribuisce compiti e responsabilità a diverse figure chiave:
- Datore di lavoro: titolare della posizione di garanzia e responsabile finale della sicurezza.
- Dirigente: attua le direttive del datore di lavoro con poteri organizzativi e gestionali.
- Preposto: vigila sulle attività operative dei lavoratori.
- RSPP: consulente tecnico incaricato di elaborare il DVR e proporre misure preventive.
- Medico competente: gestisce la sorveglianza sanitaria.
- RLS: rappresenta i lavoratori per la sicurezza.
- Coordinatori per la sicurezza (CSP/CSE) nei cantieri: con compiti di pianificazione e gestione in fase progettuale ed esecutiva.
Tutte queste figure rivestono una posizione di garanzia con responsabilità sia civili sia penali.
Focus sull’RSPP: responsabilità e aree di scopertura
L’RSPP non ha poteri decisionali, ma può essere chiamato a rispondere per:
- errori nella valutazione dei rischi
- omissioni o incompletezze nel DVR
- indicazioni tecniche errate
- mancata segnalazione di criticità
Ambiti di rischio tipici
- Responsabilità civile verso terzi
- Responsabilità penale per colpa professionale
- Danni patrimoniali indiretti
- Contenziosi con datore di lavoro o enti ispettivi
Aree tipicamente non assicurabili
- colpa grave o dolo
- violazioni intenzionali della normativa
- attività non indicate in polizza
- incarichi non formalizzati
Garanzie assicurative essenziali per l’RSPP
- RC Professionale: indispensabile per coprire danni causati da errori o omissioni. Deve prevedere retroattività ampia e adeguata postuma.
- Danni patrimoniali puri: coprono perdite economiche non legate a danni materiali o lesioni ma derivanti da valutazioni errate o ritardi nelle attività.
- Tutela legale: fondamentale per affrontare procedimenti penali, civili o amministrativi con una difesa qualificata già dalle prime fasi.
- Estensione penale colposa: copre le responsabilità derivanti da colpa (non dolo) in caso di infortuni gravi o mortali.
Responsabilità e buone pratiche operative
La protezione dell’RSPP non si esaurisce nella copertura assicurativa, servono comportamenti virtuosi, tra cui:
- aggiornamento professionale continuo
- tracciabilità delle comunicazioni con datore di lavoro, preposti e medico competente
- chiara delimitazione dell’incarico
- sinergia con tutte le altre figure della sicurezza
Conclusioni
L’RSPP non è soltanto un tecnico: rappresenta una vera garanzia nel sistema prevenzionistico aziendale. Per questo deve essere tutelato sia per l’attività concreta che svolge, sia per la funzione di presidio che ricopre. Le coperture assicurative davvero efficaci sono quelle che abbracciano l’intero perimetro operativo:
- RC professionale con estensione penale colposa
- Tutela legale
- Garanzie per danni patrimoniali puri
- Coperture collaterali legate a formazione, aggiornamento normativo e collaborazione con le altre figure della sicurezza
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