Pubblicato il 9 Maggio 2024

I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione le regole di comportamento sono

  • gli iscritti al R.U.I. (Sezioni A-B-C-D-E)
  • gli addetti operanti all’interno dei locali dell’iscritto al R.U.I., salve per essi alcune esclusioni, quali l’obbligo di separazione patrimoniale e l’obbligo di conservazione della documentazione.

Il Codice delle assicurazioni private ed il Regolamento pongono a carico dei soggetti appena indicati una serie di obblighi che si riferiscono all’attività di intermediazione personale e diretta, esclusa l’attività di intermediazione a distanza, per la quale valgono regole in parte simili, ma in parte anche diverse.

Gli obblighi generali di comportamento si possono distinguere in:

  • obblighi generici di comportamento, che attengono alla condotta dell’intermediario il quale deve comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, deve osservare le disposizioni legislative e regolamentari, deve acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti e non deve arrecare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati
  • obblighi di riservatezza circa le informazioni acquisite
  • obblighi relativi alle modalità di riscossione dei premi, le quali devono avvenire ad opera dell’intermediario attraverso determinati mezzi di pagamento (assegno bancario, bonifico bancario o postale, denaro contante, ammesso solo per i premi del ramo RCA purché nel limite di euro 750 annui per ciascun contratto)
  • obblighi di gestione separata dei premi riscossi e delle somme destinate ai risarcimenti : gli attivi costituiscono patrimonio separato rispetto a quello dell’intermediario il quale, pertanto, è obbligato a versare gli importi con immediatezza o comunque entro 5 giorni in un conto corrente bancario o postale intestato alla compagnia o all’intermediario
  • obbligo di evitare conflitti di interesse nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione.

Gli obblighi di informativa precontrattuale trovano attuazione:

  • prima della sottoscrizione di una proposta o di un contratto di assicurazione mediante la consegna del modello 7A e del modello 7B, della documentazione precontrattuale prevista e l’illustrazione verbale delle caratteristiche, durata, costi, limiti di copertura della polizza e gli eventuali rischi connessi.

Con l’obbligo di adeguatezza, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente. A tal fine, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione, hanno l’obbligo di porre in essere una speciale procedura di accertamento dei bisogni assicurativi e previdenziali del contraente, procedura che viene concretizzata con l’acquisizione di ogni informazione utile dal contraente stesso e nel verificare la rispondenza del contratto ai bisogni assicurativi e previdenziali accertati. Tale procedura di accertamento può essere vanificata dal rifiuto del contraente di fornire in tutto o in parte le informazioni richieste o dalla volontà del contraente di stipulare un contratto non adeguato alle esigenze assicurative emerse. Tali circostanze devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente. Nel caso si riscontrino motivi di inadeguatezza del contratto, debitamente elencati, la dichiarazione di voler comunque stipulare il contratto deve essere sottoscritta anche dall’intermediario. Le imprese di assicurazione sono obbligate ad impartire istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché in fase precontrattuale acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto.

L’obbligo di consegna della documentazione, ai sensi del Regolamento ISVAP n° 5/2006, impone agli intermediari assicurativi di presentare, dal 1° Luglio 2007, ai propri clienti, in fase di nuova assunzione, una serie di modelli (il modulo 7A e il modulo 7B), contenenti informazioni relative a:

  • il contratto
  • la compagnia con cui è stipulata la polizza
  • l’iscrizione all’albo unico degli intermediari

oltre alla preventiva compilazione di un questionario sull’adeguatezza del contratto offerto e la sua corrispondenza con le esigenze del cliente. La consegna della documentazione deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e deve essere conservata dall’intermediario per almeno cinque anni.

Ci sono, poi, obblighi derivanti da situazioni particolari quali:

  • adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte del broker, il quale può procedere alla riscossione dei premi a condizione di essere stato espressamente autorizzato dalla compagnia con la quale ha in atto un rapporto di collaborazione; il broker è tenuto ad informare preventivamente il contraente se è autorizzato o meno alla riscossione dei premi
  • obblighi di comportamento nell’intermediazione dei contratti collettivi ove gli assicurati sostengano in tutto o in parte il pagamento del premio: in tal caso l’intermediario ha gli stessi obblighi anche nei confronti degli assicurati
  • esonero dagli obblighi di informazione nell’intermediazione di contratti relativi ai grandi rischi: gli intermediari sono esonerati dall’obbligo di consegnare al contraente i modelli 7 A e 7B ma sono comunque obbligati a consegnare la documentazione contrattuale e precontrattuale e ad accertare l’adeguatezza del contratto offerto.

In caso di violazione di norme di legge o di disposizioni regolamentari il Codice delle assicurazioni private contempla due distinte forme sanzionatorie a carico degli intermediari:

  • le sanzioni disciplinari (richiamo, censura, radiazione), comminate alle sole persone fisiche
  • le sanzioni amministrative pecuniarie, applicate nei confronti sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 1.000 e nel massimo di euro 10.000