Pubblicato il 9 Maggio 2024
Il contratto di assicurazione è generalmente composto da una scheda di polizza che contiene una serie di elementi identificativi del contraente/assicurato, del rischio, del premio da corrispondere e della relativa rateazione, del tipo di garanzia cui il contratto si riferisce ed altri dati basilari di quest’ultima.
La scheda è accompagnata da un fascicolo contenente:
- le norme comuni (o Condizioni generali di assicurazione)
- le norme (o Condizioni generali) relative a ciascun tipo di garanzia prestata
- le condizioni aggiuntive (eventuali)
- le condizioni speciali (eventuali)
- le condizioni particolari (eventuali)
- eventuali integrazioni di garanzia dattiloscritte (generalmente allegate alla scheda di polizza)
Come leggere il contratto
La cosa più importante da fare è verificare che dietro i termini tecnici utilizzati nel contratto per descrivere situazioni, eventi, ecc., ci siano le condizioni più vicine alle nostre esigenze. Spesso ciò non è facile poiché ciascuna compagnia personalizza il contenuto delle definizioni utilizzate nel contratto rendendo poco chiara l’estensione della copertura.
Forma del contratto
Il contratto di assicurazione non richiede una particolare forma e non rientra tra gli atti che devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Ciò nonostante l’articolo 1888 del codice civile prescrive, sebbene solo ai fini della prova, l’esigenza di un atto scritto chiamato polizza.
Decorrenza e durata
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto (semprechè sia stato pagato il premio) o dalle ore 24 del primo giorno descritto nel contratto (se successivo alla data della sua conclusione e semprechè sia stato pagato il premio), alle ore 24 dell’ultimo giorno di durata stabilita nel contratto stesso.
I contratti poliennali
In caso di durata poliennale, l’assicurato ha la facoltà di recedere annualmente dal contratto senza alcun onere e con preavviso di 60 giorni.
Tale facoltà è stata introdotta con decreto legislatvo 31/01/2007 n. 7 convertito in legge 02/04/2007 n. 40 .
La legge 40/2007, prevede che sia possibile disdire un contratto poliennale, se stipulato prima dell’entrata in vigore della legge, dopo almeno tre annualità incassate dalla compagnia e quindi per la scadenza della quarta annualità.
Le dichiarazioni precontrattuali
Sono le informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato intenzionale o gravemente negligente.
La regola proporzionale
Il principio fondamentale nelle polizze “danni” è quello per il quale il valore delle cose assicurate dichiarato in contratto deve corrispondere costantemente al valore delle cose garantite.
Nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza, l’indennizzo spettante all’assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro.
Esempio
Assicurazione contro il rischio di incendio di un’abitazione per la quale, al momento della stipula del contratto di assicurazione, venga stabilito un valore di 100 milioni (valore assicurato). Se si verifica un incendio che provoca un danno valutato in 60 milioni e se si riscontra che, al momento del sinistro, il valore effettivo dell’abitazione è di 200 milioni, l’indennizzo che l’assicuratore versa non è pari a 60 milioni (ossia l’intero danno subito dall’assicurato), bensì a 30 milioni. L’indennizzo viene infatti ridotto in base al rapporto esistente tra valore assicurato (100 milioni) e valore del bene al momento del sinistro (200 milioni) : 60 x (100:200)= 30 milioni.
- Valore assicurato 100
- Valore assicurabile 200
- Danno subito 60
- Danno indennizzato 30
Tale regola non vale per le cd. assicurazioni a primo rischio assoluto, trattandosi di forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile).
Le “Norme comuni” (o Condizioni Generali di Assicurazione) sono pressoché identiche per quasi tutti i tipi di polizza. Esse fanno riferimento ad alcuni articoli del codice civile, fissando alcuni limiti all’operatività della garanzia, nonché ad altre norme che, seppure non espressamente richiamate, prevedono il rinvio a quelle previste dal codice stesso. Queste sono presenti nella sezione “Legislazione”. E’ quindi opportuno che gli aspetti salienti in grado di avere ripercussioni sull’operatività della garanzia e sulla vita del contratto siano attentamente approfonditi.
Le norme che regolano la garanzia prestata dalla polizza definiscono esattamente il livello di impegno della Compagnia in caso di sinistro, contemplando i vari rischi esclusi; questi ultimi possono essere di volta in volta, con applicazione di altri premi, essere inseriti in garanzia. E’ pertanto opportuno un attento esame di tutte queste condizioni nel loro insieme al fine di avere certezza che la copertura che si sta per sottoscrivere soddisfi le esigenze per le quali la stessa si stipula.
E’ utile ricordare che nel caso in cui il contratto assicurativo contenga clausole contrastanti, cosiddette “Clausole dubbie”, queste vengono interpretate (ai sensi dell’articolo 1370 del codice civile) in senso più favorevole all’ assicurato; inoltre, le clausole particolari prevalgono sempre su quelle generali.
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