Pubblicato il 12 Giugno 2026
Il 15 marzo 2026 è scaduto il termine entro il quale tutte le coperture di Responsabilità Civile Sanitaria dovevano essere adeguate alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 232 del 15 dicembre 2023, provvedimento attuativo della Legge Gelli-Bianco.
Il decreto rappresenta una delle più importanti evoluzioni normative degli ultimi anni nel settore della responsabilità sanitaria, introducendo requisiti minimi obbligatori per le polizze assicurative delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei professionisti sanitari.
L’obiettivo è rafforzare la tutela dei pazienti, garantire una maggiore uniformità delle coperture assicurative e ridurre le aree di incertezza che negli anni hanno alimentato numerosi contenziosi.
La responsabilità della struttura sanitaria diventa centrale
Una delle innovazioni più significative riguarda l’attribuzione della responsabilità contrattuale alle strutture sanitarie per le prestazioni erogate ai pazienti, comprese quelle svolte dai professionisti che operano al loro interno.
In passato, soprattutto nelle strutture private, era frequente che la clinica si assicurasse principalmente per la gestione della struttura, demandando ai singoli professionisti la copertura delle attività sanitarie svolte. In caso di sinistro, ciò poteva generare conflitti di responsabilità e rallentare i tempi di liquidazione dei danni.
Con il nuovo impianto normativo, le strutture sanitarie sono chiamate a garantire direttamente, attraverso la propria polizza, tutte le prestazioni sanitarie erogate ai pazienti, indipendentemente dalle eventuali responsabilità personali dei singoli operatori.
Questa impostazione contribuisce a rendere più chiaro il quadro delle responsabilità e potrebbe avere effetti rilevanti anche sul piano giurisprudenziale, soprattutto in relazione all’onere della prova nei procedimenti di responsabilità sanitaria.
Soggetti obbligati e massimali minimi
Il decreto definisce inoltre i soggetti tenuti all’obbligo assicurativo e stabilisce massimali minimi differenziati in base alla complessità dell’attività svolta.
Tra gli importi previsti:
- 1 milione di euro per attività sanitarie semplici;
- 2 milioni di euro per attività che comprendono prestazioni specialistiche come anestesia, chirurgia, ortopedia e ostetricia;
- 5 milioni di euro per strutture sanitarie complesse.
Sono inoltre previsti specifici massimali per responsabilità verso dipendenti, collaboratori e terzi.
L’intento del legislatore è garantire una maggiore capacità di risarcimento in caso di danni, assicurando al contempo una soglia minima uniforme di protezione per tutti gli operatori del settore.
Coperture più ampie: retroattività e ultrattività
Un altro aspetto particolarmente rilevante riguarda l’efficacia temporale delle polizze.
Il decreto introduce una disciplina più favorevole rispetto a molte soluzioni finora presenti sul mercato, prevedendo:
- retroattività fino a 10 anni per i fatti generatori di responsabilità;
- ultrattività decennale in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale.
Questo significa che il professionista sanitario può beneficiare di una tutela più estesa sia per eventi verificatisi prima della stipula della polizza sia per richieste di risarcimento che dovessero emergere dopo la cessazione dell’attività.
Si tratta di una novità particolarmente importante in un settore dove il danno può manifestarsi anche a distanza di molti anni dall’esecuzione della prestazione sanitaria.
Nuova definizione di sinistro
Il decreto introduce una definizione più precisa di “sinistro”, includendo:
- le richieste di risarcimento scritte avanzate per la prima volta durante la validità della polizza;
- la citazione dell’assicurato quale responsabile civile in un procedimento penale;
- le azioni di rivalsa o surroga nei confronti del professionista nei casi di colpa grave.
Parallelamente, vengono esclusi dalla definizione di sinistro alcuni atti preliminari, come:
- richiesta della cartella clinica;
- riscontro autoptico;
- autopsia giudiziaria;
- querela;
- avviso di garanzia.
Questa distinzione contribuisce a ridurre le incertezze interpretative e a uniformare la gestione dei sinistri tra compagnie, intermediari e assicurati.
Superamento del concetto di “sinistro in serie”
Tra le novità più significative vi è anche l’abbandono del concetto di “sinistro in serie”.
In base alla nuova disciplina, più richieste di risarcimento riconducibili alla medesima causa non vengono più considerate un unico sinistro, ma eventi autonomi e distinti.
La modifica potrebbe avere effetti rilevanti sulla gestione dei massimali e sulla quantificazione dell’esposizione assicurativa delle strutture sanitarie e dei professionisti.
Cosa cambia per operatori e strutture sanitarie
L’entrata in vigore dei requisiti minimi previsti dal Decreto n. 232/2023 rappresenta un passaggio fondamentale per il mercato della RC Sanitaria.
Per strutture sanitarie, RSA, poliambulatori e professionisti diventa essenziale verificare che le coperture assicurative siano effettivamente conformi ai nuovi obblighi normativi, prestando particolare attenzione a:
- massimali assicurati;
- estensione della retroattività;
- garanzie postume;
- definizione di sinistro;
- clausole limitative della copertura.
Una corretta analisi delle polizze oggi non rappresenta soltanto un adempimento normativo, ma uno strumento fondamentale di tutela patrimoniale e professionale.
Per approfondimenti: ASSINEWS
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