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La procedura per l'indennizzo diretto

La richiesta di Indennizzo diretto, introdotta con D.L. n.254 del 2006 e in vigore dal 1° febbraio 2007, consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla propria Compagnia per ottenere il risarcimento cui ha diritto

E' possibile quando:

  1. l'incidente riguarda soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia;
  2. uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, targato secondo le nuove disposizioni contenute nella riforma del Codice della strada del 2010

Se oltre alle cose trasportate ed al veicolo sono stati riportati danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.
La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sull'uno o sull'altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%).

La richiesta di risarcimento potrà essere consegnata a mano all' assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest'ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).

L'assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni da quando pervenuta la richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni nel caso in cui sia stato compilato e ente dell'altro veicolo avete sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).

Per questo è molto importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge. Per predisporre la richiesta è possibile  rivolgersi al proprio assicuratore che è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo. Se la richiesta è incompleta di qualche elemento essenziale, l'assicuratore è inoltre tenuto ad informare l'assicurato e richiedere di integrare la richiesta stessa.

Se si dichiara di accettare la somma  offerta, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.

Nel caso in cui il danneggiato non sia soddisfatto, o non concordi con quanto comunicato dalla Compagnia in merito al risarcimento proposto o in caso di mancata offerta, si instaura il tentativo obbligatorio di mediazione, procedura approvata con d. lgs. 28/2010 ed estesa alla responsabilità civile auto dal 21/03/2012, che consente di risolvere il contenzioso ricorrendo ad un mediatore.

Depositata l'istanza presso un Ente certificato (Camere di Commercio, Ordini professionali o Enti privati riconosciuti dal Ministero della giustizia), entro 15 giorni vengono convocate le parti. La durata massima della trattativa è stabilita in 4 mesi. Nel caso di mancato accordo si procede per vie legali, altrimenti l'intesa viene omologata da un giudice e diventa esecutiva.

Come previsto dall'art. 150 del Codice delle Assicurazioni, il dpr 254/2006 ha definito la disciplina di attuazione del risarcimento diretto fissando i criteri per la determinazione del grado di responsabilità dei conducenti coinvolti.

Qualora il sinistro non rientri in nessuna delle ipotesi previste, la valutazione della responsabilità viene effettuata in riferimento alle regole generali sulla circolazione dei veicoli.

E' importante ricordare che qualora non venisse raggiunto  un accordo con il proprio assicuratore è possibile agire in giudizio soltanto nei suoi confronti.

Al di fuori di questi casi, e cioè nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità ("lesioni gravi"), il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo responsabile. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la Consap. Nel caso di sinistro con veicoli esteri, all'Ufficio Centrale Italiano.

Il Codice prevede, inoltre, che se in un sinistro subisce lesioni personali il terzo trasportato, questi dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (60, 30 o 90 giorni a seconda dei casi) fino all'importo del massimale minimo di legge (Euro 2.500.000,00) a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all'assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.