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La Responsabilità civile auto (RCA)

L'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli è stato introdotto in Italia dalla legge n.990 del 1969. La legge non stabilisce chi debba provvedere all'assicurazione e conseguentemente  l'obbligo assicurativo della responsabilità civile deve ritenersi a carico del proprietario, del locatario, dell'usufruttuario del veicolo in solido con il conducente nonché di tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno di fatto la disponibilità del mezzo.

Con questa copertura assicurativa, la Compagnia si sostituisce al responsabile del sinistro per il risarcimento dei danneggiati nei limiti del massimale previsto dal contratto. Il massimale, che costituisce il limite di esposizione della Compagnia, non può essere inferiore, per legge, a 2.500.000 euro per ciascun sinistro, per danni alla persona e a 500.000 euro per danni alle cose. Da giugno 2012 tali massimali verranno elevati, obbligatoriamente, ad almeno 5.000.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona, e 1.000.000 euro per i danni alle cose.

Dal 1992 la garanzia opera, limitatamente ai danni fisici, anche nei confronti dei familiari trasportati, del proprietario del veicolo quando si trovi in qualità di passeggero e dei soci a responsabilità limitata o dei loro familiari, quando l'assicurato sia una società.

Per effetto della liberalizzazione tariffaria, ciascuna compagnia, oltre a stabilire i premi della copertura assicurativa, fissa le proprie condizioni di assicurazione che possono prevedere la possibilità di rivalsa della compagnia nei confronti del responsabile del sinistro e delle persone con lui solidalmente coinvolte a fronte di alcune circostanze contrattualmente previste (guida senza patente o con patente scaduta, in stato di  ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti).

Una componente del premio RCA è costituita dal Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)  il cui importo viene specificato in polizza e nelle relative successive quietanze. Tale importo è detraibile, in ragione del 19%, dal reddito imponibile annuo, salvo modifiche legislative.

Per assicurare il rispetto dell'obbligo dell'assicurazione RC auto e contrastare il dilagante fenomeno della contraffazione, il Decreto legge n. del 24 gennaio 2012 ha previsto l'introduzione di contrassegni digitali al posto di quelli cartacei, controllabili a distanza anche attraverso telecamere, tutor e autovelox. L'eventuale violazione potrà essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi, senza l'obbligo di contestazione immediata.

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