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L'attestato di rischio

Un consumatore che stipula un nuovo contratto Rc auto per un ulteriore veicolo acquistato della medesima tipologia (automobile con automobile, motorino con motorino), anche di proprietà di un familiare convivente, ha diritto all'assegnazione della classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio sul veicolo già assicurato.

In base alle nuove disposizioni del decreto Bersani (d.l. 223/2006, definitivamente convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006), l'attestato di rischio conserva la sua validità fino a 5 anni, anche in caso di interruzione dell'uso del veicolo.

In caso di sinistro l'impresa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole all'automobilista la classe di merito fino a quando non sarà accertata l'effettiva responsabilità. Nei casi in cui non sia possibile accertare la responsabilità principale, si prevede il computo pro quota in relazione del numero dei conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale variazione di classe.

A seguito delle modifiche introdotte col Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, l'attestato di rischio deve riportare l'eventuale tipo di danno liquidato durante la vigenza della polizza. Inoltre deve essere inviato telematicamente da una Compagnia all'altra, senza obbligo di consegna da parte dell'assicurato.