
L'articolo 2043 del codice civile stabilisce che "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
L'obbligo di risarcire il danno ingiustamente arrecato ad un'altra persona è, quindi, espressione del principio del "neminem ledere", ossia quell'imperativo assoluto di non arrecare danno ad alcuno, ed è espressione di una responsabilità di tipo extracontrattuale.
Nel nostro ordinamento esistono diverse forme di assicurazione per la responsabilità civile per le quali è previsto l'obbligo di assicurazione, in particolare:
- quella derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
- quella della navigazione aerea
- quella degli istituti ospedalieri
- quella derivante dalla vendita a domicilio o per corrispondenza, per gli eventuali danni ai consumatori causati dal prodotto venduto o dal venditore
- quella dei medici e di altri dipendenti delle unità sanitarie
- quella per i mediatori di assicurazione
- quella dei quadri e di altri dipendenti
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