L'assicurazione della responsabilità civile è quel contratto in forza del quale "l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto" (articolo 1917 del codice civile). Oggetto della copertura, pertanto, è la tutela del patrimonio dell'assicurato dalle insidie rappresentate da eventuali danni cagionati a terzi in conseguenza di eventi che possono essere riferiti a responsabilità dell'assicurato stesso.
La responsabilità civile trova il suo fondamento in numerose disposizioni di legge, sia nei confronti dei datori di lavoro che dei privati, sia dei conducenti di veicoli a motore che dei proprietari di animali.
Il rischio coperto, di conseguenza, è estremamente vario, in relazione alle caratteristiche delle attività oggetto della protezione assicurativa.
I danni a cui si fa riferimento devono avere determinate caratteristiche:
- devono essere cagionati a terzi involontariamente; viene, quindi, delimitata l'operatività della copertura per i fatti colposi, cioè quelli che si verificano per imprudenza, imperizia o negligenza
- devono essere la conseguenza di un fatto accidentale; in questo caso l'operatività della copertura è limitata a quegli eventi che non siano collegati con lo svolgimento normale dell'attività dell'assicurato e che non siano conseguenza di una situazione colposa.
Sono esclusi dalla copertura i danni subiti dalle seguenti persone:
- coniuge, figli, fratelli e sorelle dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
- se l'assicurato è una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro in rapporti di parentela
- le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
I danni che, di norma, sono esclusi dalla copertura di responsabilità civile sono quelli:
- da furto
- da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria o da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, abbia un'età inferiore ai 16 anni
- a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate
- alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo