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Come opera la polizza

Il mercato assicurativo offre una vasta gamma di prodotti finalizzati alla copertura assicurativa del rischio infortuni

La polizza, generalmente, prevede:

  • una serie di esclusioni (infortuni conseguenti ad eventi non rientranti in garanzia)
  • l'applicazione di una tabella specifica per la determinazione del grado di invalidità (espressamente riportata) o eventualmente l'applicazione della tabella INAIL (DPR. 30 giugno 1965, n.1124), sicuramente più vantaggiosa
  • la previsione di applicazione di aliquote diverse del grado di invalidità a seconda che l'arto interessato dall'infortunio sia destro (più elevate) o sinistro. Il mancino deve quindi far contrattualizzare la sua condizione al fine di rendere invertite le predette percentuali
  • l'applicazione di franchigie sia sull'invalidità permanente che sull'inabilità temporanea
  • un ridotto indennizzo nel caso in cui l'attività effettivamente svolta dall'assicurato sia considerata dall'assicuratore più grave di quella dichiarata (in tal caso la polizza deve prevedere una classificazione dettagliata delle attività)
  • la clausola di arbitrato
  • i limiti territoriali della copertura in presenza della garanzia per inabilità temporanea

Per una copertura completa, che risponda alle esigenze individuali, occorre dichiarare all'assicuratore e mettere per iscritto nel contratto :

  • l' attività svolta, ma soltanto nel caso di garanzia finalizzata alla copertura della sola attività professionale, di quella professionale ed extraprofessionale insieme, e di quella sportiva specifica 
  • l'eventuale esistenza di precedenti assicurazioni infortuni ed il motivo del loro annullamento
  • gli eventuali precedenti infortuni subiti che abbiano comportato invalidità permanente, indennizzati o meno da altro assicuratore.

Alla luce di quanto sopra, prima della stipulazione della polizza è necessario un'approfondita analisi dei patti contrattuali per verificarne la esatta corrispondenza alle specifiche necessità e quindi informare l'assicuratore.

La polizza infortuni è finalizzata alla copertura di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.

Un simile evento che produca quindi la morte o lesioni invalidanti, fa scattare l'operatività della garanzia che si concretizza, in quest'ultimo caso, nella determinazione del grado di invalidità dopo che sia intervenuta la guarigione clinica.

Il grado di invalidità permanente viene quantificato sulla base di apposite tabelle, in una percentuale da applicarsi sulla somma assicurata per il relativo rischio. Il risultato che si ottiene costituisce l'entità dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore. Normalmente le tabelle di riferimento sono due: la prima relativa alle assicurazioni private, la seconda prevista dalla Legge degli Infortuni sul lavoro (dpr 30 giugno 1965 n.1124), conosciuta come tabella INAIL.

In caso di morte, intervenuta anche in fase successiva ad una eventuale corresponsione di indennizzo per invalidità permanente, e sempreché il decesso si sia verificato entro due anni dall'infortunio e ne sia comunque la diretta conseguenza, l'assicuratore è tenuto a liquidare l'intero capitale garantito, dal quale provvederà a detrarre quanto eventualmente anticipato per invalidità.

In presenza della garanzia per inabilità temporanea, indipendentemente dai postumi dell'infortunio, l'assicuratore è obbligato a corrispondere all'assicurato un'indennità per ogni giorno di inabilità documentata da certificazione medica nei termini e limiti previsti dal contratto.

La polizza opera analogamente per quanto attiene sia la diaria da ricovero da infortunio che il rimborso delle spese mediche.